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Statuto
Statuto - Titolo IV PDF Stampa E-mail
Indice articolo
Statuto
Titolo II
Titolo III
Titolo IV
Titolo V
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Titolo IV


Gli organi associativi
Art. 8 Indicazione degli organi Associativi
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo, di cui fanno parte il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Revisore dei Conti.
I componenti degli organi associativi svolgono la loro attività senza fini di lucro.
Art. 9 Assemblea dei soci
L'Assemblea è composta da tutti i soci fondatori ed ordinari in regola con ogni versamento dovuto all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa: in essa ogni socio fondatore ed ordinario ha diritto ad un voto.
I soci fondatori ed ordinari possono farsi rappresentare da altri soci con delega scritta; ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno: una volta per l'approvazione del rendiconto consuntivo di ciascun esercizio, entro e non oltre il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio ed una volta per l'approvazione del rendiconto preventivo, entro e non oltre il mese di dicembre che precede l'esercizio.
Entrambe sono convocate, presso la sede dell'Associazione, dal Presidente dell'Associazione oppure su richiesta di almeno 1/3 degli associati, o di 1/3 dei componenti il Consiglio Direttivo.
Essa delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione e provvede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea Straordinaria è convocata con le stesse modalità dell'Assemblea Ordinaria, dal Presidente dell'Associazione, di sua volontà, oppure su richiesta di almeno 2/3 degli associati, o di 2/3 dei componenti il Consiglio Direttivo.
Delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione, sulla devoluzione del suo patrimonio, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed in particolare della normativa vigente sulle ONLUS.
Art. 10 Validità delle Assemblee
1. L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci: essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
In seconda convocazione, da fissarsi in giorno diverso dalla prima, l'Assemblea Ordinaria delibera validamente, a maggioranza assoluta, qualsiasi sia il numero dei soci presenti.
2. L'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno i 2/3 dei soci: essa delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.
In seconda convocazione, da fissarsi in giorno diverso dalla prima, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza semplice dei Soci: essa delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione sia in prima che in seconda convocazione dell'Assemblea Straordinaria, è necessario il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci.
Il presidente dell'Associazione convoca le assemblee con avviso esposto nella sede dell' Associazione, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima. Effettuate tali pubblicazioni, il Presidente, ove ne ravvisi la necessità ed a sua discrezione, può anche convocare i Soci mediante lettere, e-mail, od altre comunicazioni inviate all'indirizzo risultante dal Registro degli Associati.
Così come dispone l'art. 2538 cod. civ. per le cooperative, il voto potrà essere espresso, per le materie di competenza dell'Assemblea ordinaria dei Soci, per corrispondenza, su iniziativa del Consiglio Direttivo.
Il voto per corrispondenza si eserciterà a seguito dell'invio a tutti gli aventi diritto al voto - presso il domicilio risultante dal registro degli Associati e con qualunque mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuta ricezione - del testo per esteso della delibera proposta.
I soci sono tenuti ad inviare presso la sede legale dell'Associazione, entro il termine indicato nella proposta, la propria risposta, indicando se esprimono voto favorevole, voto contrario o se si astengono dal voto.
La mancata risposta entro il predetto termine viene considerata quale astensione dal voto.
La decisione viene adottata solo quando sia pervenuto all'Associazione il voto favorevole rappresentante almeno la maggioranza assoluta dei Soci.
Spetta al Presidente del Consiglio Direttivo constatare l'esito della consultazione e comunicarlo a tutti i Soci ed ai membri del Consiglio Direttivo, indicando i soci che hanno espresso voto favorevole, voto contrario ed i soci che si sono astenuti, nonché la data in cui la decisione si è formata, con l'apertura delle buste contenenti l'espressione del voto.
Tutti i documenti trasmessi alla sede dell'Associazione - relativi alla formazione della volontà dei soci - devono essere conservati presso tale sede.
Art. 11 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Consiglieri variabile da un minimo di sette ad un massimo di undici, nominati tra i Soci dell'Associazione dall'Assemblea Ordinaria che ne determina di volta in volta il numero. Si decade dalla carica di componente il Consiglio Direttivo nel momento stesso in cui si perde la qualità di Socio.
Tutti i membri del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni e sono rieleggibili ma per non più di tre mandati consecutivi.
Se per qualsiasi motivo uno o più membri del Consiglio cesseranno dal loro ufficio prima che si sia concluso il periodo di durata in carica stabilito, il Consiglio Direttivo nominerà per cooptazione uno o più sostituti che rimarranno in carica fino alla successiva assemblea. Qualora però venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo dovrà intendersi decaduto ed i membri rimasti in carica dovranno provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto, secondo gli indirizzi generali dell'attività associativa decisi dall'Assemblea ed in particolare il compimento di ogni atto di amministrazione ordinaria e straordinaria per l'attuazione di tali indirizzi;
- l'elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi aderenti, sentito il parere del Collegio dei Probiviri;
- l'esclusione del Socio ai sensi dell'art. 8 di questo Statuto;
- la predisposizione annuale del rendiconto preventivo e consuntivo.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, presso la sede dell'Associazione, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno ovvero sia richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri. Il Presidente convoca il Consiglio almeno otto giorni prima della riunione, con avviso esposto nella sede dell' Associazione, contenente l'ordine del giorno. In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato con le medesime modalità almeno due giorni prima della riunione. Effettuate tali pubblicazioni, il Presidente, ove ne ravvisi la necessità ed a sua discrezione, può anche convocare i Consiglieri mediante lettere, e-mail o altre comunicazioni personali.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero se quest'ultimo è assente, dal Consigliere nominato a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno la metà più uno dei membri in carica in prima convocazione: validamente delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in casi di parità di voto prevale il voto di chi presiede la riunione.
In seconda convocazione, da fissarsi in giorno diverso dalla prima, il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di 1/3 dei Consiglieri: esso delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede la riunione.
Art. 12 Il Presidente
Il Presidente, ove non sia stato nominato dall'Assemblea, è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti tra i suoi componenti. Dura in carica per un periodo di tre anni e può essere rieletto, ma per non più di tre mandati consecutivi.
In caso di urgenza, il Presidente può compiere atti di amministrazione (ordinaria e straordinaria) ma in tal caso deve convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in ogni grado e tipo di giurisdizione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa. È titolare del potere di firma sociale e può delegarla ad altri componenti del Consiglio Direttivo, in esecuzione di delibere adottate dal Consiglio Direttivo.
Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive i verbali, controlla l'esecuzione delle deliberazioni adottate dai rispettivi organi.
In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, nel caso questi non sia disponibile, dal Consigliere più anziano di età: in questi casi, la firma apposta da chi sostituisce rispettivamente il Presidente o il Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'impedimento del legale rappresentante.
Art. 13 Il Vice Presidente
Il Vice Presidente, ove non sia stato nominato dall'Assemblea, è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti dai suoi componenti. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni e dura in carica per un periodo di tre anni e può essere rieletto, ma per non più di tre mandati consecutivi.
Art. 14 Il Segretario
Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti tra i suoi componenti, dura in carica per un periodo di tre anni e può essere rieletto, ma per non più di tre mandati consecutivi.
Il Segretario organizza le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché del Comitato Esecutivo; è responsabile della redazione e della tenuta dei relativi verbali, che sottoscrive unitamente al Presidente. È inoltre responsabile della tenuta di tutti i libri sociali e dell'archivio dell'Associazione.
Nel coadiuvare l'attività del Presidente, il Segretario risponde della corretta e tempestiva attuazione delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali, sovrintendendo e coordinando l'intera attività associativa. Per i compiti connessi a queste attività, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può conferirgli la firma sociale.
Art. 15 Il Tesoriere
Il Tesoriere è eletto, a maggioranza dei voti, dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti; dura in carica per un periodo di tre anni e può essere rieletto, ma per non più di tre mandati consecutivi.
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità; effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli con idonea relazione contabile.
Per i compiti connessi all'attività di tesoreria, il Presidente può conferirgli la firma sociale con l'approvazione del Consiglio Direttivo.
Art. 16 Il Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere.
Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni ed i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo. Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste in questo Statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.
Art. 17 Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da personalità di prestigio, scelte - con il voto favorevole di almeno 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo - tra coloro che possono offrire all'Associazione un contributo prezioso per equilibrio, sapienza ed esperienza: svolgono le loro funzioni per un periodo non superiore a tre anni, salvo proroga.
La carica è incompatibile con la carica di Consigliere.
Il Collegio dei Probiviri è l'espressione dello spirito originario dell'Associazione: ciascuno dei Probiviri va considerato quale "primus inter pares".
Al Collegio dei Probiviri spetta dirimere inappellabilmente tutte le competenze interne all'Associazione che non trovino spontanea composizione nella ragionevolezza delle parti, anche con riferimento a conflitti di attribuzione tra Organi Sociali.
Si riunisce spontaneamente, ogni qualvolta rilevi una controversia o un conflitto di attribuzioni o un blocco nelle decisioni da prendere per il corretto funzionamento della Associazione, ovvero su richiesta scritta motivata di una qualunque delle parti in disaccordo, rivolta al Collegio tramite il Presidente nazionale.
Il Collegio dei Probiviri ha il potere di convocare le parti interessate e, sentitele, delibera a maggioranza dei presenti, inappellabilmente, indicando ad esse la soluzione del conflitto o le sue decisioni, proponendo, se del caso, modifiche dello Statuto e/o dell'eventuale Regolamento di attuazione.
I verbali delle sedute del Collegio dei Probiviri sono redatti e sottoscritti dal Segretario e controfirmati dal Presidente dell'Associazione.
Art. 18 Il Revisore dei Conti
Le funzioni di controllo amministrativo contabile possono essere affidate dall'Assemblea, qualora la stessa lo ritenga necessario, ad un Revisore dei Conti con idonea capacità professionale, anche non socio. Questi potrà essere eletto a maggioranza semplice dall'Assemblea: durerà in carica tre anni e potrà essere rieleggibile qualora l'Assemblea ritenga ancora necessaria la sua presenza alla scadenza del mandato.
Il Revisore dei Conti assumerà la funzione di controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo. La sua carica è comunque incompatibile con la carica di Consigliere
Art. 19 Il Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è organo che viene designato dal Consiglio Direttivo Nazionale ed ha durata triennale.
È composto da personalità di chiara fama e di fondamentali e comprovate esperienze necessarie o utili al raggiungimento degli scopi sociali, che si rendono disponibili ad indirizzare sapientemente gli sforzi dell'Associazione al raggiungimento dei suoi diversi obiettivi statutari.
Ha, per tutti gli altri organi associativi, funzioni consultive.
Ha funzioni propositive tramite le Commissioni Esecutive che promuove e concorre con il proprio parere a determinare gli indirizzi generali e gli obiettivi strategici individuati dal Consiglio Direttivo, partecipando alle apposite riunioni senza diritto di voto, su invito del Presidente, e contribuendo con i propri suggerimenti alla formulazione, alla realizzazione e alla valutazione dei piani delle attività scientifiche dell'Associazione a livello nazionale e locale, esprimendo un parere motivato - non vincolante - per il Consiglio Direttivo.