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Statuto
Statuto - Titolo III PDF Stampa E-mail
Indice articolo
Statuto
Titolo II
Titolo III
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Titolo III


I Soci
Art.6 Soci
Possono aderire all'Associazione, con uguali diritti, tutti i soggetti che ne condividano sia le finalità istituzionali che gli scopi associativi e che diano affidamento di poter fattivamente contribuire al conseguimento degli scopi sociali, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione ed ideologia, siano essi residenti o non residenti in Italia. Questa possibilità, purchè vengano condivise le finalità istituzionali e gli scopi associativi, è estesa anche ad associazioni, ad enti pubblici e privati, a società ed a qualsiasi tipo di persona giuridica.
Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere per iscritto domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e l'eventuale regolamento d'attuazione.
L'ammissione all'Associazione, su domanda scritta del richiedente, è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è illimitata: in caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.
I soci i distinguono in fondatori, ordinari, benemeriti, onorari e sostenitori.
1. I soci fondatori sono quei soci ordinari che risultino iscritti alla data del  in cui si è riunita l'assemblea che dopo un primo triennio di attività associativa, ha adeguato lo Statuto tenendo conto delle esperienze maturate;
2. i soci ordinari sono coloro - persone fisiche od associazioni - che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza;
3. i soci benemeriti sono coloro - persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati - che vengono nominati dal Consiglio Direttivo per il costante impegno profuso a favore dell'Associazione, ovvero per aver contribuito a dar lustro all'immagine della stessa;
4. i soci onorari sono coloro che vengono nominati dal Consiglio Direttivo per aver contribuito alla migliore realizzazione dei fini dell'Associazione, con la prestigiosa attività culturale o scientifica svolta;
5. i soci sostenitori sono coloro che svolgono quelle forme di coinvolgimento nell'attività associativa che verranno individuate dal Consiglio Direttivo Nazionale con apposta delibera.
Ogni socio ordinario deve essere iscritto nel Registro degli Associati.
Il Consiglio determina - di regola annualmente - l'entità della quota sociale annuale e la data entro cui versarla: esse restano invariate sino a nuova delibera.
I soci devono svolgere la propria attività a favore dell'Associazione e senza fini di lucro.
Art. 7 Perdita delle qualità di socio
La qualità di socio si perde:
1. con lettera di dimissioni (a far data dalla ricezione da parte del Consiglio Direttivo);
2. per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di atti contrari alle finalità e/o all'attività dell'Associazione (a far data dalla ricezione della lettera raccomandata AR che il Consiglio invierà al socio all'indirizzo risultante dal Registro degli Associati);
3. per il mancato pagamento della quota sociale (a seguito della constatazione effettuata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera ed a far data dalla stessa).