Statuto Stampa

Titolo I


Disposizioni generali
Art. 1 Denominazione, sede e durata
L'Associazione si denomina: "IRIS - Organizzazione Non Lucrativa di Utilità sociale - Insieme per Realizzare Iniziative di Solidarietà nel campo della prevenzione, cura e ricerca in Oncologia Ginecologica - sede territoriale di Campobasso", in breve: "IRIS-PCR-OG ONLUS - sede territoriale di Campobasso".
L'Associazione ha la sede legale presso Il Centro di Ricerca dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, attualmente in località Tappino di Campobasso.
L'Associazione ha durata illimitata e svolge la propria opera nella regione Molise ed in Italia.
Art. 2 Statuto
L'Associazione è disciplinata dal seguente statuto, il quale vincola tutti i soci.
Esso potrà essere modificato con delibera dell'Assemblea Straordinaria dei Soci nel rispetto dello Statuto ed eventuale regolamento della Sede Nazionale IRIS PCR-OG ONLUS di Roma. In particolare l'Associazione dichiara di conoscere e di accettare la clausola riportata all'Art. 17 dello Statuto Nazionale, secondo cui gli organi della Sezione Territoriale nei casi precisati possono essere esclusi dall'Associazione stessa.

 


Titolo II

Scopi e patrimonio dell'Associazione
Art. 3 Finalità associative
L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà nel campo della prevenzione, dell'assistenza sociale, psicologica e sanitaria, dell'istruzione e della formazione, nonché della ricerca scientifica clinica e di laboratorio in oncologia prevalentemente ginecologica, svolta sia direttamente che indirettamente per il tramite di altri Centri Scientifici e/o di Ricovero e Cura, istituzionalmente riconosciuti e operanti nell'area sanitaria.
L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate; come previsto dalle disposizioni vigenti in materia, l'Associazione potrà anche promuovere quanto segue, essendo tali attività direttamente connesse alle finalità di cui sopra:
1. la cultura della prevenzione e la sua applicazione per la riduzione delle malattie oncologiche;
2. l'utilizzo di nuove acquisizioni scientifiche in campo chirurgico e terapeutico;
3. campagne di informazione e sensibilizzazione;
4. confronti tra la comunità scientifica e le Istituzioni;
5. la raccolta del supporto economico pubblico e privato per il perseguimento degli scopi sociali dell'Associazione;
6. l'assistenza psicologica e/o terapeutica dei pazienti oncologici e delle loro famiglie, anche attraverso la predisposizione di adeguati servizi domiciliari.
Art. 4 Attività
Al fine di raggiungere gli obiettivi indicati nell'articolo 3 di questo Statuto, l'Associazione può stabilire rapporti, anche convenzionali, nell'ambito nazionale ed internazionale, con altre Associazioni, Società, Enti pubblici o privati, Istituzioni ed organizzazioni e con privati cittadini. A tal fine, l'Associazione può acquisire in proprietà, affitto, locazione, comodato, leasing o altre forme di disponibilità, nei limiti consentiti dalle vigenti disposizioni di legge, beni immobili e mobili anche registrati.
Essa, inoltre, nell'attuazione delle proprie finalità istituzionali e/o nell'aderire a progetti altrui, può instaurare - in reciprocità - rapporti di collaborazione e/o affiliazione con soggetti terzi che, riconoscendosi nello spirito e nei fini istituzionali dell'Associazione, si propongano di garantire la capillare ed armonica diffusione delle iniziative promosse.
Art. 5 Organizzazione e patrimonio
L'Associazione opera mediante:
1. attività di assistenza patronale e quant'altro possa essere utile a risolvere le problematiche delle pazienti e dei loro familiari, con particolare attenzione alle necessità dei minori;
2. produzione e aggiornamento continuo di linee guida che dovranno regolare l'attività di quanti, associati e non, operano nel campo dell'oncologia ginecologica;
3. sostegno della ricerca scientifica nel campo della prevenzione, della diagnosi, della cura, della riabilitazione e della facilitazione al ritorno alla vita attiva in oncologia ginecologica e della promozione dei trattamenti e dell'assistenza in genere: attività che svolgerà in proprio o in collaborazione con Enti pubblici e privati, Fondazioni e privati sovventori;
4. finanziamento di specifici progetti e premi di ricerca;
5. promozione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, iniziative di carattere culturale, sportivo, ricreativo e di intrattenimento, atte a raccogliere fondi da impiegare per il raggiungimento dei fini associativi, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del D. Lgs. 460/97;
6. pubblicazione di iniziative e risultati delle proprie attività e pubblicità e propaganda in ogni forma lecita.
L'associazione svolge le sue attività prevalentemente nel territorio della Regione Molise.
Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili ed immobili che pervengono all'Associazione a qualsiasi titolo (lasciti, donazioni, elargizioni o contributi) e dai proventi che ne derivano, nonché dalla quote associative: da essi l'Associazione ricava le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività.

 


Titolo III


I Soci
Art.6 Soci
Possono aderire all'Associazione, con uguali diritti, tutti i soggetti che ne condividano sia le finalità istituzionali che gli scopi associativi e che diano affidamento di poter fattivamente contribuire al conseguimento degli scopi sociali, senza alcuna discriminazione di sesso, età, lingua, nazionalità, religione ed ideologia, siano essi residenti o non residenti in Italia. Questa possibilità, purchè vengano condivise le finalità istituzionali e gli scopi associativi, è estesa anche ad associazioni, ad enti pubblici e privati, a società ed a qualsiasi tipo di persona giuridica.
Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere per iscritto domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad osservarne lo Statuto e l'eventuale regolamento d'attuazione.
L'ammissione all'Associazione, su domanda scritta del richiedente, è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è illimitata: in caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto ad esplicitare la motivazione di detto diniego.
I soci i distinguono in fondatori, ordinari, benemeriti, onorari e sostenitori.
1. I soci fondatori sono quei soci ordinari che risultino iscritti alla data del  in cui si è riunita l'assemblea che dopo un primo triennio di attività associativa, ha adeguato lo Statuto tenendo conto delle esperienze maturate;
2. i soci ordinari sono coloro - persone fisiche od associazioni - che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza;
3. i soci benemeriti sono coloro - persone fisiche o giuridiche, enti pubblici o privati - che vengono nominati dal Consiglio Direttivo per il costante impegno profuso a favore dell'Associazione, ovvero per aver contribuito a dar lustro all'immagine della stessa;
4. i soci onorari sono coloro che vengono nominati dal Consiglio Direttivo per aver contribuito alla migliore realizzazione dei fini dell'Associazione, con la prestigiosa attività culturale o scientifica svolta;
5. i soci sostenitori sono coloro che svolgono quelle forme di coinvolgimento nell'attività associativa che verranno individuate dal Consiglio Direttivo Nazionale con apposta delibera.
Ogni socio ordinario deve essere iscritto nel Registro degli Associati.
Il Consiglio determina - di regola annualmente - l'entità della quota sociale annuale e la data entro cui versarla: esse restano invariate sino a nuova delibera.
I soci devono svolgere la propria attività a favore dell'Associazione e senza fini di lucro.
Art. 7 Perdita delle qualità di socio
La qualità di socio si perde:
1. con lettera di dimissioni (a far data dalla ricezione da parte del Consiglio Direttivo);
2. per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo a seguito di atti contrari alle finalità e/o all'attività dell'Associazione (a far data dalla ricezione della lettera raccomandata AR che il Consiglio invierà al socio all'indirizzo risultante dal Registro degli Associati);
3. per il mancato pagamento della quota sociale (a seguito della constatazione effettuata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera ed a far data dalla stessa).

 


Titolo IV


Gli organi associativi
Art. 8 Indicazione degli organi Associativi
Sono organi dell'Associazione:
- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Comitato Esecutivo, di cui fanno parte il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- il Collegio dei Probiviri;
- il Revisore dei Conti.
I componenti degli organi associativi svolgono la loro attività senza fini di lucro.
Art. 9 Assemblea dei soci
L'Assemblea è composta da tutti i soci fondatori ed ordinari in regola con ogni versamento dovuto all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa: in essa ogni socio fondatore ed ordinario ha diritto ad un voto.
I soci fondatori ed ordinari possono farsi rappresentare da altri soci con delega scritta; ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe.
L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno due volte l'anno: una volta per l'approvazione del rendiconto consuntivo di ciascun esercizio, entro e non oltre il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio ed una volta per l'approvazione del rendiconto preventivo, entro e non oltre il mese di dicembre che precede l'esercizio.
Entrambe sono convocate, presso la sede dell'Associazione, dal Presidente dell'Associazione oppure su richiesta di almeno 1/3 degli associati, o di 1/3 dei componenti il Consiglio Direttivo.
Essa delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione e provvede alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo.
L'Assemblea Straordinaria è convocata con le stesse modalità dell'Assemblea Ordinaria, dal Presidente dell'Associazione, di sua volontà, oppure su richiesta di almeno 2/3 degli associati, o di 2/3 dei componenti il Consiglio Direttivo.
Delibera sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento e sulla liquidazione dell'Associazione, sulla devoluzione del suo patrimonio, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti ed in particolare della normativa vigente sulle ONLUS.
Art. 10 Validità delle Assemblee
1. L'Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci: essa delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
In seconda convocazione, da fissarsi in giorno diverso dalla prima, l'Assemblea Ordinaria delibera validamente, a maggioranza assoluta, qualsiasi sia il numero dei soci presenti.
2. L'Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza di almeno i 2/3 dei soci: essa delibera con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti.
In seconda convocazione, da fissarsi in giorno diverso dalla prima, l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza semplice dei Soci: essa delibera a maggioranza assoluta dei soci presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione sia in prima che in seconda convocazione dell'Assemblea Straordinaria, è necessario il voto favorevole di almeno i 3/4 dei soci.
Il presidente dell'Associazione convoca le assemblee con avviso esposto nella sede dell' Associazione, contenente l'ordine del giorno, almeno otto giorni prima. Effettuate tali pubblicazioni, il Presidente, ove ne ravvisi la necessità ed a sua discrezione, può anche convocare i Soci mediante lettere, e-mail, od altre comunicazioni inviate all'indirizzo risultante dal Registro degli Associati.
Così come dispone l'art. 2538 cod. civ. per le cooperative, il voto potrà essere espresso, per le materie di competenza dell'Assemblea ordinaria dei Soci, per corrispondenza, su iniziativa del Consiglio Direttivo.
Il voto per corrispondenza si eserciterà a seguito dell'invio a tutti gli aventi diritto al voto - presso il domicilio risultante dal registro degli Associati e con qualunque mezzo idoneo ad assicurare l'avvenuta ricezione - del testo per esteso della delibera proposta.
I soci sono tenuti ad inviare presso la sede legale dell'Associazione, entro il termine indicato nella proposta, la propria risposta, indicando se esprimono voto favorevole, voto contrario o se si astengono dal voto.
La mancata risposta entro il predetto termine viene considerata quale astensione dal voto.
La decisione viene adottata solo quando sia pervenuto all'Associazione il voto favorevole rappresentante almeno la maggioranza assoluta dei Soci.
Spetta al Presidente del Consiglio Direttivo constatare l'esito della consultazione e comunicarlo a tutti i Soci ed ai membri del Consiglio Direttivo, indicando i soci che hanno espresso voto favorevole, voto contrario ed i soci che si sono astenuti, nonché la data in cui la decisione si è formata, con l'apertura delle buste contenenti l'espressione del voto.
Tutti i documenti trasmessi alla sede dell'Associazione - relativi alla formazione della volontà dei soci - devono essere conservati presso tale sede.
Art. 11 Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di Consiglieri variabile da un minimo di sette ad un massimo di undici, nominati tra i Soci dell'Associazione dall'Assemblea Ordinaria che ne determina di volta in volta il numero. Si decade dalla carica di componente il Consiglio Direttivo nel momento stesso in cui si perde la qualità di Socio.
Tutti i membri del Consiglio Direttivo restano in carica per tre anni e sono rieleggibili ma per non più di tre mandati consecutivi.
Se per qualsiasi motivo uno o più membri del Consiglio cesseranno dal loro ufficio prima che si sia concluso il periodo di durata in carica stabilito, il Consiglio Direttivo nominerà per cooptazione uno o più sostituti che rimarranno in carica fino alla successiva assemblea. Qualora però venisse meno la maggioranza dei Consiglieri, l'intero Consiglio Direttivo dovrà intendersi decaduto ed i membri rimasti in carica dovranno provvedere senza indugio alla convocazione dell'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.
Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:
- la gestione dell'Associazione in ogni suo aspetto, secondo gli indirizzi generali dell'attività associativa decisi dall'Assemblea ed in particolare il compimento di ogni atto di amministrazione ordinaria e straordinaria per l'attuazione di tali indirizzi;
- l'elezione del Presidente, del Vice Presidente, del Segretario e del Tesoriere;
- l'ammissione all'Associazione di nuovi aderenti, sentito il parere del Collegio dei Probiviri;
- l'esclusione del Socio ai sensi dell'art. 8 di questo Statuto;
- la predisposizione annuale del rendiconto preventivo e consuntivo.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, presso la sede dell'Associazione, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno ovvero sia richiesto da almeno un terzo dei Consiglieri. Il Presidente convoca il Consiglio almeno otto giorni prima della riunione, con avviso esposto nella sede dell' Associazione, contenente l'ordine del giorno. In caso di urgenza, il Consiglio può essere convocato con le medesime modalità almeno due giorni prima della riunione. Effettuate tali pubblicazioni, il Presidente, ove ne ravvisi la necessità ed a sua discrezione, può anche convocare i Consiglieri mediante lettere, e-mail o altre comunicazioni personali.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ovvero in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ovvero se quest'ultimo è assente, dal Consigliere nominato a maggioranza dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente almeno la metà più uno dei membri in carica in prima convocazione: validamente delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in casi di parità di voto prevale il voto di chi presiede la riunione.
In seconda convocazione, da fissarsi in giorno diverso dalla prima, il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di 1/3 dei Consiglieri: esso delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voto prevale il voto di chi presiede la riunione.
Art. 12 Il Presidente
Il Presidente, ove non sia stato nominato dall'Assemblea, è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti tra i suoi componenti. Dura in carica per un periodo di tre anni e può essere rieletto, ma per non più di tre mandati consecutivi.
In caso di urgenza, il Presidente può compiere atti di amministrazione (ordinaria e straordinaria) ma in tal caso deve convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in ogni grado e tipo di giurisdizione e compie tutti gli atti che impegnano l'Associazione stessa. È titolare del potere di firma sociale e può delegarla ad altri componenti del Consiglio Direttivo, in esecuzione di delibere adottate dal Consiglio Direttivo.
Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, cura l'ordinato svolgimento dei lavori e sottoscrive i verbali, controlla l'esecuzione delle deliberazioni adottate dai rispettivi organi.
In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente e, nel caso questi non sia disponibile, dal Consigliere più anziano di età: in questi casi, la firma apposta da chi sostituisce rispettivamente il Presidente o il Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell'impedimento del legale rappresentante.
Art. 13 Il Vice Presidente
Il Vice Presidente, ove non sia stato nominato dall'Assemblea, è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti dai suoi componenti. Sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione, ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni e dura in carica per un periodo di tre anni e può essere rieletto, ma per non più di tre mandati consecutivi.
Art. 14 Il Segretario
Il Segretario è eletto dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei voti tra i suoi componenti, dura in carica per un periodo di tre anni e può essere rieletto, ma per non più di tre mandati consecutivi.
Il Segretario organizza le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, nonché del Comitato Esecutivo; è responsabile della redazione e della tenuta dei relativi verbali, che sottoscrive unitamente al Presidente. È inoltre responsabile della tenuta di tutti i libri sociali e dell'archivio dell'Associazione.
Nel coadiuvare l'attività del Presidente, il Segretario risponde della corretta e tempestiva attuazione delle deliberazioni assunte dagli Organi Sociali, sovrintendendo e coordinando l'intera attività associativa. Per i compiti connessi a queste attività, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può conferirgli la firma sociale.
Art. 15 Il Tesoriere
Il Tesoriere è eletto, a maggioranza dei voti, dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti; dura in carica per un periodo di tre anni e può essere rieletto, ma per non più di tre mandati consecutivi.
Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità; effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il rendiconto consuntivo e quello preventivo, accompagnandoli con idonea relazione contabile.
Per i compiti connessi all'attività di tesoreria, il Presidente può conferirgli la firma sociale con l'approvazione del Consiglio Direttivo.
Art. 16 Il Comitato Esecutivo
Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e dal Vice Presidente, dal Segretario e dal Tesoriere.
Il Comitato Esecutivo esplica le attribuzioni ed i compiti affidatigli dal Consiglio Direttivo. Per le convocazioni delle adunanze del Comitato Esecutivo e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste in questo Statuto per le adunanze del Consiglio Direttivo.
Art. 17 Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri è composto da personalità di prestigio, scelte - con il voto favorevole di almeno 2/3 dei membri del Consiglio Direttivo - tra coloro che possono offrire all'Associazione un contributo prezioso per equilibrio, sapienza ed esperienza: svolgono le loro funzioni per un periodo non superiore a tre anni, salvo proroga.
La carica è incompatibile con la carica di Consigliere.
Il Collegio dei Probiviri è l'espressione dello spirito originario dell'Associazione: ciascuno dei Probiviri va considerato quale "primus inter pares".
Al Collegio dei Probiviri spetta dirimere inappellabilmente tutte le competenze interne all'Associazione che non trovino spontanea composizione nella ragionevolezza delle parti, anche con riferimento a conflitti di attribuzione tra Organi Sociali.
Si riunisce spontaneamente, ogni qualvolta rilevi una controversia o un conflitto di attribuzioni o un blocco nelle decisioni da prendere per il corretto funzionamento della Associazione, ovvero su richiesta scritta motivata di una qualunque delle parti in disaccordo, rivolta al Collegio tramite il Presidente nazionale.
Il Collegio dei Probiviri ha il potere di convocare le parti interessate e, sentitele, delibera a maggioranza dei presenti, inappellabilmente, indicando ad esse la soluzione del conflitto o le sue decisioni, proponendo, se del caso, modifiche dello Statuto e/o dell'eventuale Regolamento di attuazione.
I verbali delle sedute del Collegio dei Probiviri sono redatti e sottoscritti dal Segretario e controfirmati dal Presidente dell'Associazione.
Art. 18 Il Revisore dei Conti
Le funzioni di controllo amministrativo contabile possono essere affidate dall'Assemblea, qualora la stessa lo ritenga necessario, ad un Revisore dei Conti con idonea capacità professionale, anche non socio. Questi potrà essere eletto a maggioranza semplice dall'Assemblea: durerà in carica tre anni e potrà essere rieleggibile qualora l'Assemblea ritenga ancora necessaria la sua presenza alla scadenza del mandato.
Il Revisore dei Conti assumerà la funzione di controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di Statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione dell'approvazione del bilancio consuntivo. La sua carica è comunque incompatibile con la carica di Consigliere
Art. 19 Il Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è organo che viene designato dal Consiglio Direttivo Nazionale ed ha durata triennale.
È composto da personalità di chiara fama e di fondamentali e comprovate esperienze necessarie o utili al raggiungimento degli scopi sociali, che si rendono disponibili ad indirizzare sapientemente gli sforzi dell'Associazione al raggiungimento dei suoi diversi obiettivi statutari.
Ha, per tutti gli altri organi associativi, funzioni consultive.
Ha funzioni propositive tramite le Commissioni Esecutive che promuove e concorre con il proprio parere a determinare gli indirizzi generali e gli obiettivi strategici individuati dal Consiglio Direttivo, partecipando alle apposite riunioni senza diritto di voto, su invito del Presidente, e contribuendo con i propri suggerimenti alla formulazione, alla realizzazione e alla valutazione dei piani delle attività scientifiche dell'Associazione a livello nazionale e locale, esprimendo un parere motivato - non vincolante - per il Consiglio Direttivo.

 


Titolo V


Gestione finanziaria
Art. 20 Chiusura degli esercizi
Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno; per ogni esercizio è predisposto un rendiconto preventivo e un rendiconto consuntivo.
Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Consiglio Direttivo è convocato per l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'esercizio precedente, ed entro il 30 novembre di ciascun anno, per l'approvazione del rendiconto preventivo del successivo esercizio: entrambi verranno sottoposti all'approvazione dell'Assemblea dei Soci.
I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione. La richiesta di copie è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.
Una volta approvati i bilanci consuntivo e preventivo, devono essere inviati alla sede centrale al fine di redigere il bilanci consuntivo e preventivo consolidato dell'Associazione.
Art. 21 Avanzi di gestione
All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.
L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Titolo VI
Disposizioni finali
Art. 22 Scioglimento
In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 co. 190 Legge 23.12.1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 23 Rinvio
Per quanto non è previsto da questo Statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.
Firmato: Anna Caccavale - Raffaella Falciglia - Domenico Mantegna - Giovanna Mantegna - Giusy Pallotta - Mauro Venditti -  Elisabetta Guarino - Rossana Centritto - Maria Cristina Roccio D'ambrosio - Riccardo Ricciardi Notaio.